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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi
affinche', a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a
predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalita' dei
servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei
carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di
forza permanente accasermata - un programma straordinario
quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri per la costruzione delle nuove
sedi di servizio e relative pertinenze nonche' la ristrutturazione,
l'ampliamento, il completamento di quelle gia' esistenti, necessarie
a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei
carabinieri.
Il programma e' approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della
difesa, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge ed e' comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro
trenta giorni dalla sua approvazione.
Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle
competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del
programma di cui al presente articolo.