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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, gia' inquadrati nella sesta
qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n.
312, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, anche se cessati dal
servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a
far data dal 1 febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente,
sedici anni di anzianita' di servizio e piu' di diciotto anni di
servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della
classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianita'.
Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel
precedente comma, che maturino l'anzianita' in esso prevista
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'articolo unico, primo comma, parte iniziale:
- Il testo dell'art. 50, comma sesto, della legge 11
luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato) e' il
seguente:
"Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro
I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976,
n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31
maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e'
aumentata di un anno agli effetti della progressione di
carriera".
- La tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13, si riferisce ai "docenti titolari in
istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo
grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di
materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di
laurea o il diploma di istituto superiore".
Nota all'articolo unico, primo comma, parte finale:
- Il testo dell'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271
(Corresponsione di miglioramenti economici al personale
della scuola di ogni ordine e grado) e' il seguente:
"Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art.
50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici
anni di anzianita' di servizio, e per i docenti di ruolo
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
gia' inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi
della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con piu' di
diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di
stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili
del 2,50 per cento computati nella classe stessa".