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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita'
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello
spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di
manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da
svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo
unico per lo spettacolo.