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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto e d'imposte sul reddito e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
al comma 5 sono aggiunte le parole: ", compresi quelli
alberghieri".
All'articolo 2:
al comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il seguente:
"Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:
a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni
ammortizzabili in piu' di tre anni; b) dell'imposta afferente le
locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei
relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo
d'ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto
dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a
beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, eseguite
da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente
materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento
dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni
ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi
all'attivita' propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da
intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le
prestazioni di opera intellettuale relative all'attivita' propria
dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai
soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella
A";
al comma 6, lettera c), le parole: "purche' di durata non
inferiore" sono sostituite con le seguenti: "purche' la durata dei
relativi contratti non sia inferiore";
al comma 8, e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni
dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca
marittima";
al comma 9, la lettera e) e' sostituita con le seguenti: "e)
del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari
con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione,
agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di
affari relativi all'attivita' propria dell'impresa;f) del 71 per
cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni
formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da
terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente
materiali forniti dal committente"; all'ultimo periodo, dopo le
parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti:"ferma
restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma
6";
al comma 10, la lettera b) e' sostituita con la seguente:
"b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai
soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B,
dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative
all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata";
al comma 13, e' aggiunto il seguente periodo: "E' inoltre
sospesa l'applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese
commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria
ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di
lire";
al comma 16, le parole: "con effetto" sono sostituite con le
seguenti: "indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con
effetto"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prospetto
delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere
compilato e vidimato entro il 31 marzo dello stesso anno";
al comma 23, dopo le parole: "da 14 a 16" sono aggiunte le
seguenti: "e 21";
al comma 31, le parole: "25 gennaio" sono sostituite con le
seguenti: "20 febbraio".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera d), dopo le parole: "a condizione che il
contribuente non disponga" sono aggiunte le seguenti: "nel medesimo
comune";
al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito con i seguenti:
"L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data
stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno,
entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione e' elevato a 90
giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985
ed e' fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale
anno";
al comma 16, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite con le
seguenti: "30 settembre 1985";
al comma 19, e' aggiunto il seguente periodo: "Le societa'
iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985
devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985";
al comma 21, il primo periodo e' sostituito con i seguenti:
"Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone
fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di
diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1
gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla prima parte
del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono
soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta
a meta'. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per
la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da
rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione
d'imposta"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "o che vengano
iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i
successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito
degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore
d'acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio
della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento".
All'articolo 4:
il comma 12 e' sostituito con il seguente:
"12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo
4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle
finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati
ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi
primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei,
sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della
categoria prevista dalle norme in vigore";
dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
"14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi
al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche
ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla
carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e
di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli
impiegati delle carriere speciali".
Alla tabella A:
la voce n. 8 e' sostituita con la seguente: "8 - Attivita' di
sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando
esclusivamente materiali forniti dai committenti (**)
27";
alla voce n. 12 la percentuale: "77" e' sostituita con la
seguente: "78";
dopo la voce n. 34, e' inserita la seguente: "34-bis -
Commissionari che operano nel commercio all'ingrosso nei mercati
agricolo-alimentari
90";
nella nota (***), la percentuale: "73 per cento" e' sostituita
con la seguente: "75 per cento".
Alla tabella B:
la voce n. 7 e' sostituita con la seguente: "7 - Attivita' di
sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando
esclusivamente materiali forniti dai committenti (**)
29";
alla voce n. 11, la percentuale: "78" e' sostituita con la
seguente: "80";
alla voce n. 36, la percentuale: "16" e' sostituita con la
seguente: "17";
la voce n. 41 e' sostituita con la seguente: "41 - Pittori,
scultori, esercenti attivita' artistiche o professionali nel settore
dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del
comune di residenza per la maggior parte del periodo
d'imposta;esercenti attivita' artistiche o professionali che
richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante
(********)
21";
e' aggiunta la seguente voce: "41-bis - Attivita' di pesca 54";
nella nota (***), la percentuale: "74 per cento" e' sostituita
con la seguente: "76 per cento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Il Cairo, addi' 17 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI