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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti,
quadri, impiegati e operai".