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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della
descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana,
nonche' degli eventuali disegni".
Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' abrogato.
NOTE
Nota all'articolo 1:
- Il testo aggiornato dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32
(Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260,
concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali
in materia di brevetti), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 1. (Deposito della domanda). - Le domande di
brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio
centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio
postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540.
Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio
o la sede in Italia debbono depositare la domanda di
brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale
brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata
la priorita' di una domanda di brevetto nazionale
depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere
stata assoggettata al vincolo del segreto.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini
dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve
essere corredata di una copia della descrizione e delle
rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonche' degli
eventuali disegni.
Le disposizioni che precedono non si applicano alle
domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione
sul brevetto europeo.
L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della
domanda".
- L'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, richiamato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32,
cosi' come sostituito dall'art. 1, primo comma, della
presente legge, dispone:
"Le persone indicate nell'articolo precedente, se
risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza
autorizzazione del Ministero dell'industria e del
commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati
esteri le loro domande di concessione di brevetto ne'
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da
quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il
termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi
concessa.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
violazione delle disposizioni del primo comma e' punita con
l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.
Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia
stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore
a un anno".
L'articolo trascritto e' stato aggiunto dall'art. 4 della
legge 1 luglio 1959, n. 514. Secondo l'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, "il
termine previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1959, n.
514, e' aumentato a 90 giorni".
Per effetto dell'art. 113, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, l'ammontare dell'ammenda prevista
nel terzo comma dell'art. 27-ter va moltiplicato per
cinque.