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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e
rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e
degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di
equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato
di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di
lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno
degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni
1988 e 1989.
2. Detta somma e' utilizzata per l'acquisto di macchinari,
attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento
delle dotazioni del Corpo, nonche' per il miglioramento della rete di
telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per
l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il
territorio nazionale per le chiamate di soccorso.
NOTE
Nota al titolo:
La legge 8 luglio 1980, n. 336, reca "Provvedimenti
straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".