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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate
dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi
di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarieta' nazionale
di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' incrementato della
somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in
relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere
stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture
arboree.
A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al precedente comma,
fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7
e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi,
corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti
interessi passivi per operazioni di indebitamento.
NOTE
Nota al titolo:
La legge 15 ottobre 1981, n. 590, contiene "Nuove norme
per il Fondo di solidarieta' nazionale".