Legge Ordinaria n. 20 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1985 n. 42)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento 
delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi 
meccanici  e  dei  magazzini  ed  altri  istituti  di  credito   sono
autorizzati ad  effettuare  in  favore  dei  predetti  enti  e  delle
predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di
lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente
o azienda, con decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali di categoria e l'Associazione  dei  porti  italiani,  sulla
base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31  dicembre  1983
nonche' tenuto conto della situazione  economica  complessiva  e  del
ruolo dei rispettivi porti. 
    2. Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli 
interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi,
da corrispondere agli istituti  tesorieri  e  ad  altri  istituti  di
credito, sono ripianate a carico del bilancio  dello  Stato  mediante
rilascio ai predetti istituti di titoli di  Stato  aventi  valuta  1°
gennaio 1985 e tasso di interesse  allineato  a  quello  vigente  sul
mercato alla stessa data". 
  Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. Allo scopo di predisporre un progetto organico di 
riforma  degli  ordinamenti  degli  enti  autonomi  e  delle  aziende
portuali nonche' di riassetto delle relative  gestioni,  il  Ministro
della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  provvede
con proprio decreto ad istituire  una  commissione  interministeriale
che dovra' concludere i lavori entro sei mesi dalla  data  della  sua
istituzione. 
  2. Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche 
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali  di  categoria,  un
rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due  rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei  porti  ed  un  rappresentante  della
Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda". 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 4-bis. - 1. Nel comma (1) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 
aprile 1983, n. 103, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 23 maggio  1983,  n.  230,  come  modificato  dal  primo  comma
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, la cifra  "3.850°
e' sostituita dalla seguente: "4.600". 
  2. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a 
carattere  nazionale  maggiormente  rappresentative  dei   lavoratori
portuali e  le  rappresentanze  degli  utenti  portuali,  degli  enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con  proprio
decreto,  per  ciascun  porto  nel  quale  si  sia   proceduto   alla
rideterminazione della dotazione  organica  del  personale  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 469,  nuovi  programmi
di pensionamento anticipato per gli anni 1985 e 1986. 
  3. Il decreto di determinazione del programma di esodo per l'anno 
1985 e' emanato entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
quello relativo all'anno 1986 e' emanato  entro  il  termine  del  30
gennaio dello stesso anno. 
  4. Al fine della formazione degli elenchi dei lavoratori da porre 
in pensionamento anticipato,  gli  interessati  che  non  vi  abbiano
provveduto in base alle precedenti  disposizioni  possono  presentare
domanda irrevocabile  di  pensionamento  anticipato  nel  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo. 
  Le istanze presentate in base alle disposizioni gia' in vigore 
hanno la precedenza rispetto a quelle che saranno presentate in  base
al presente decreto. 
  5. Per quanto non disposto nelle disposizioni di cui ai precedenti 
commi, si applicano, ove non in contrasto  con  esse,  le  norme  del
decreto-legge 6  aprile  1983,  n.  103,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230. 
  6. Il comma (6) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 
103, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  23  maggio
1983, n. 230, e' sostituito dal seguente: 
    "(6) All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del 
presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la  spesa
complessiva di lire 70.500  milioni,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero della marina mercantile in ragione  di  lire
15.000 milioni per l'anno 1983, di lire  12.000  milioni  per  l'anno
1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500  milioni
per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta
ripartizione potra' essere modificata in sede  di  legge  finanziaria
per gli anni predetti". 
    7. Nel comma 6.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, 
n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1983, n. 230, aggiunto dal secondo comma dell'articolo 2 della  legge
13 agosto 1984, n. 469, le parole "di lire 49.000 milioni per il 1985
e di lire 49.000 milioni per il 1986" sono sostituite dalle seguenti: 
"di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni  per  il
1986". 
    8. Nel quinto comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, 
n. 469, le parole "contributi nella misura  massima  di  lire  60.000
milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per  l'anno  1986  sono
sostituite dalle seguenti: 
    "contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per 
l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986". 
    9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 4-ter. - La durata dell'incarico dei presidenti e la durata in 
carica degli organi di amministrazione e di controllo  degli  enti  e
delle aziende portuali, in deroga alle rispettive  leggi  istitutive,
e' fissata in anni cinque. 
  Art. 4-quater. - 1. E' autorizzata nell'anno 1985 la spesa di lire 
7.000 milioni, da corrispondere alla societa'  S.A.P.I.R.  S.p.a.,  a
titolo di rimborso delle spese da essa  anticipate  per  conto  dello
Stato,  per  opere  portuali  di  completamento  e  per   lavori   di
manutenzione ordinaria eseguiti nel porto commerciale di Ravenna. 
  2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico 
delle disponibilita' esistenti  sul  capitolo  7501  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori   pubblici   in
variazione dei programmi di attuazione  del  piano  straordinario  di
interventi autorizzati  dal  primo  comma,  numero  1),  lettera  a),
dell'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, approvati  con
le modalita' indicate nello stesso articolo 34 nonche'  nell'articolo
36 della legge 7 agosto 1982, n. 526. 
  3. Il Ministro dei lavori pubblici provvedera' all'erogazione 
previo accertamento dell'avvenuta esecuzione  e  collaudazione  delle
opere". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a il Cairo, addi' 17 febbraio 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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