Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo
professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base
alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se gia'
di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto
dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico
vacante nelle piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie
locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n.
678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unita'
sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che
continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, e', con effetto dalla stessa data, direttamente
inquadrato nella pianta organica dell'unita' sanitaria locale presso
la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale
ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione
dell'anzidetta unita' sanitaria locale adottata a seguito di domanda
da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla
predetta data.
Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili
a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
L'inquadramento diretto in ruolo e' disposto, altresi', nei
confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data
del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente
articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della
presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata
alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai
sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
purche' assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in
servizio per almeno sei mesi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente
articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata
in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per
l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo
professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della
sanita' 30 gennaio 1982, le successive modifiche ed integrazioni,
emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in
materia alla data del conferimento dell'incarico.
Il requisito relativo al limite d'eta' deve essere riferito alla
data del conferimento dell'incarico.
Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto nel servizio
fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi
del primo comma sono portati in detrazione.
NOTE
Note all'art. 1, comma primo:
- Si riporta il testo dei primi sette commi dell'art. 1
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco
degli organici delle unita' sanitarie locali), i quali
concernono la determinazione e l'ampliamento delle piante
organiche delle unita' sanitarie locali:
"Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione
del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di
approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle
unita' sanitarie locali nei limiti del complessivo numero
di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi
compresi i posti vacanti delle piante organiche gia'
approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle
stesse unita' sanitarie locali, e dei posti di cui alle
lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data e'
fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto
qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie
locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di
opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
I posti vacanti delle piante organiche provvisorie
determinate ai sensi del primo comma non possono essere
coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad
eccezione:
a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile
1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi
dell'articolo 52 del citato decreto presidenziale 20
dicembre 1979, n. 761, nonche', previa soppressione dei
detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o
risultanti dalla trasformazione dei predetti posti
soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti
oneri iniziali non superiori;
b) dei posti per la cui copertura alla data del 29
settembre 1981 sia stata gia' attivata la procedura
concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del
predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
e) dei posti per i quali alla data del 29 settembre
1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761.
Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche
provvisorie determinano le modalita' per l'utilizzazione
provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in
base ai criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in
relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza
sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di
cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante
organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura
dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al
completamento di nuove strutture ambulatoriali e
ospedaliere.
Il Ministro della sanita' deve esprimersi sulla
richiesta della regione o della provincia autonoma nel
termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta
si intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per
la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del
secondo comma.
L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale
copertura dei relativi posti possono essere disposti
direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli
regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati
all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23
dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio
1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario
nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle
stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi
medesime e da attribuirsi alle unita' sanitarie locali. Per
gli stessi servizi sono ammesse le consulenze
professionali.
Le disposizioni del precedente comma si applicano
altresi' per l'adeguamento delle strutture igieniche e
sanitarie delle unita' sanitarie locali nel cui territorio
sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione
di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per
gli interventi di emergenza previsti per le centrali
nucleari. In considerazione dell'urgenza della
realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni
sono assunto dal consiglio regionale; a tal fine, a valere
sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno
1982, e' riservata la somma di 5 miliardi di lire, che
sara' assegnata alle regioni interessate con apposita
delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate
terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 874, nonche' per quelle delle zone
terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura
dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante
organiche e la copertura dei relativi posti sono
autorizzati dai consigli regionali con proprie
deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure
di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali
possono, altresi', autorizzare consulenze professionali".
- L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno
dei servizi ospedalieri) dispone: "La direzione sanitaria,
sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari,
assicura la continuita' dell'assistenza medica per
divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione
di un servizio di guardia e, per casi particolari, di
pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle
peculiarita' delle prestazioni nonche' al tipo ed alla
organizzazione dell'ospedale".
- L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unita' sanitarie locali) dispone:
"Art. 70. (Riserva di posti nei primi concorsi pubblici).
- Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione
funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo
restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la
regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in
caso di un solo posto, il posto stesso, al personale
addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi
sanitari trasferiti alle unita' sanitarie locali nel
periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non
abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per
carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo
comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai
candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono
autorizzare le unita' sanitarie locali a trattenere in
servizio il predetto personale fino all'espletamento dei
relativi concorsi".
Nota all'art. 1, comma terzo:
- La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concerne "Posizione
e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi
territoriali".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne "Tutela
delle lavoratrici madri".
Nota all'art. 1, comma quarto:
Il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la "Normativa
concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in
applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".
Nota all'art. 1, comma settimo:
Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' il seguente:
"Art. 68. (Norme transitorie per l'accesso alla posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice
direttore sanitario). - Nella prima applicazione del
presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile
ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi
ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle
piante organiche delle unita' sanitarie locali determinate
ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo
concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della
disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo
della regione, che siano in possesso della idoneita' nella
disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in
disciplina affine, una anzianita' complessiva di servizio a
tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno
sette anni.
I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono
espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui
all'art. 12.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sara'
assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un
terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle
pubblicazioni".