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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto,
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato.