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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio
1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile
1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi
da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo
Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e
della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di
fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di
credito per interventi nei diversi settori economici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1:
Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 5 e 6
del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, che non sono
stati modificati dalla legge di conversione:
"Art. 5. - A favore del "Fondo di rotazione per lo
sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957,
n. 777, ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una
ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10
miliardi.
Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara'
data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori
agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la
costituzione o il potenziamento in zone di collina o di
montagna di allevamenti per la produzione di carne o di
bestiame giovane da riproduzione.
Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti
esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1957, numero 777, e dei decreti del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno
1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22
maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonche' sulle
somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo"
successivamente alle scadenze previste dai relativi
regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento,
per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, e'
dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
Art. 6. - Per la concessione dei prestiti di cui all'art.
12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e'
incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.
Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti
esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma
del citato art. 12, nonche' su tutte le somme che gli
istituiti ed enti medesimi versano al "fondo"
successivamente alle scadenze previste dai relativi
regolamenti e convenzioni, e' dovuto fino alla data del
versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto".