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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e'
soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la
commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica
tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi
aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni
dopo la data della sua pubblicazione".
NOTE
Nota all'art. 1:
- La legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne "Nuove norme
in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al
traffico aereo civile".