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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per
la produzione di energia elettrica e per attivita' sperimentali
dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
sono autorizzati a costituire una societa' per azioni per l'esercizio
dell'impianto e per l'espletamento delle attivita' strumentali
rispetto all'esercizio stesso.
Alla costituzione della societa' di cui al comma precedente si
provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nell'atto costitutivo dovra' essere previsto il numero dei
componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con
i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio
ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze gia'
effettuate; dovra' essere altresi' prevista la composizione del
collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un
rappresentante del Ministero del tesoro.
Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove
non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del
combustibile, la titolarita' del nulla-osta di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
sara' trasferita alla societa' di cui al primo comma, alla quale
saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni
ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.
Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e
alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese
appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla
societa' di cui al primo comma in misura non superiore
complessivamente al venti per cento del capitale sociale.
L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta
all'ENEL sulla base di apposita convenzione da stipulare in
conformita' alle direttive del CIPE.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' il seguente:
"Art. 38. (Impianti non soggetti ad autorizzazione ai
sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). -
Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di
energia elettrica compresi anche quelli non soggetti
all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a
seguito del nulla-osta alla costruzione, sotto il profilo
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
Il nulla-osta e' rilasciato dal Ministro per l'industria
e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare, su domanda dell'interessato, corredata
dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la
procedura prevista dal presente capo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati da amministrazioni dello Stato".