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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 1 - E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede
secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita'
giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza
e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano
in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le
disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle
persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti
parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare,
a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale,
neppure di consulenza, ne' essere amministratori, ovvero soci a
responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori
o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' essere
imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti
pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende
all'attivita' istruttoria e cura, l'esecuzione delle deliberazioni;
non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del
bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le
modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e
il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel
Bollettino della Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni
caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della
relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui
ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti
favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne
verifica la legittimita' in relazione alle norme del presente
decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto,
proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere
effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle
singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
i regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e
speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche
dell'Avvocatura dello Stato.
La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e
collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio
delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro
del tesoro.
Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del
tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli
comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli
disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal
terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del
tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il
Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali
abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al
fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al
Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle
questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali
valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata
inattivita', il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della
Commissione ne da' motivata comunicazione al Parlamento. Lo
scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e'
disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto
di scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono
esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione
disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di
specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' ed indipendenza, si applicano, in materia di
incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e
quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina
del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario
straordinario resta in carica fino all'insediamento della
Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina
del commissario straordinario determina il compenso dovuto al
commissario medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica".
NOTE
Nota al titolo:
- La legge qui pubblicata, oltre a riguardare le materie
specificate nel suo titolo, modifica anche la disciplina
generale del consulente tecnico contenuta nel codice di
procedura civile (l'art. 25 della legge modifica l'art. 64
c.p.c., relativo alla responsabilita' del consulente
tecnico).
- La direttiva CEE 79/279, concernente il coordinamento
delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori, e' stata
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee" n. L66 del 16 marzo 1979. La direttiva CEE 80/390,
riguardante il coordinamento delle condizioni di redazione,
controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale
di una borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee" n. L100 del 17 aprile
1980. La direttiva CEE 82/121, relativa alle informazioni
periodiche che devono essere pubblicate dalle societa' le
cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una
borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee" n. L48 del 20 febbraio 1982.
Note all'art. 1:
- La legge 7 giugno 1974, n. 216 ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al
trattamento fiscale dei titoli azionari.
- Il testo degli articoli 1, 2 (primo comma), 3, 4, 6, 7
e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e'
il seguente:
"Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di
procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine,
proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di
istituti e di enti pubblici, anche economici, devono
richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente
legge.
Art. 2, primo comma. - Il parere parlamentare e' espresso
dalle commissioni permanenti competenti per materia delle
due Camere ed e' motivato anche in relazione ai fini ed
agli indirizzi di gestione da perseguire.
Art. 3. - L'organo cui compete la nomina, la proposta o
la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini
stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non
sia stato reso il parere delle Commissioni.
Art. 4. - La richiesta di parere da parte del Governo
deve contenere la esposizione della procedura seguita per
addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi
che la giustificano secondo criteri di capacita'
professionale dei candidati e degli eventuali incarichi
precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in
relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si
intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
Art. 6. - Qualora, a seguito del parere espresso da una o
entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a
nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate
nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista
negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresi' per la conferma
di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti
della stessa sia gia' stato espresso il parere del
Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu'
di due volte.
Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da
leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo
1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili
con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli
regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete
la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro,
delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente
dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti
all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d)
membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi
tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi
degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del
Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione
speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura
dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio
permanente effettivo.
Art. 8. - Coloro che, con la procedura prevista dagli
articoli precedenti, sono nominati presidenti o
vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1
sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della
nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per
la nomina, proposta o designazione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 7;
2) la consistenza del proprio patrimonio alla data
della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di
tutti i propri redditi.
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il
trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del
mandato.
Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve
essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due
Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di
cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata,
importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli
atti compiuti".