Legge Ordinaria n. 281 del 04/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1985 n. 142 suppl.)
Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno 1974, n. 216, e'
sostituito dal seguente:
  "ART.  1  -  E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale
per  le  societa'  e  la  borsa.  La Commissione ha in Milano la sede
secondaria operativa.
  La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita'
giuridica  di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge.
  La  Commissione  e'  composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza
e  di  indiscussa  moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei  ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano
in  carica  5  anni  e  possono  essere confermati una sola volta. Le
disposizioni  degli  articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della
legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano  nei  confronti del
presidente   e   dei   membri   della   Commissione.  Le  Commissioni
parlamentari   competenti  possono  procedere  alla  audizione  delle
persone  designate  quando  non  vi  ostino  i rispettivi regolamenti
parlamentari.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri.
  Il  presidente e i membri della Commissione non possono esercitare,
a  pena  di  decadenza  dall'ufficio, alcuna attivita' professionale,
neppure  di  consulenza,  ne'  essere  amministratori,  ovvero soci a
responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori
o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura, ne' essere
imprenditori   commerciali.   Per  tutta  la  durata  del  mandato  i
dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti
pubblici  sono  collocati  d'ufficio  in  aspettativa. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto.
  Le  deliberazioni  della  Commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende
all'attivita'  istruttoria  e cura, l'esecuzione delle deliberazioni;
non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
  La  Commissione  provvede  all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio  dello  Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La  gestione
finanziaria  si  svolge  in  base al bilancio di previsione approvato
dalla  Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
cui  il  bilancio  si  riferisce.  Il  contenuto  e  la struttura del
bilancio  di  previsione,  il  quale deve comunque contenere le spese
indicate  entro  i  limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento,  di  cui  al  successivo  comma, che disciplina anche le
modalita'  per  le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria,  approvato  entro  il 30 aprile dell'anno successivo, e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e
il   rendiconto   della  gestione  finanziaria  sono  pubblicati  nel
Bollettino della Commissione.
  La   Commissione   delibera   le   norme   concernenti  la  propria
organizzazione  ed  il  proprio  funzionamento, disciplinando in ogni
caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della
relazione  in  Commissione  su  singoli affari; quelle concernenti il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale e l'ordinamento
delle  carriere,  nonche'  quelle  dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
  Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui
ai  precedenti  commi  sono  adottate  con  non  meno di quattro voti
favorevoli.  I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del
Consiglio  dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne
verifica  la  legittimita'  in  relazione  alle  norme  del  presente
decreto,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
esecutivi,  con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento,  ove  non  intenda formulare, entro il termine suddetto,
proprie   eventuali   osservazioni.   Queste   ultime  devono  essere
effettuate,  in  unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle
singole  disposizioni.  In  ogni  caso, trascorso il termine di venti
giorni  dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
i regolamenti divengono esecutivi.
  Per  la  rappresentanza  e  la  difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti  l'autorita'  giudiziaria,  le  giurisdizioni amministrative e
speciali  ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche
dell'Avvocatura dello Stato.
  La  Commissione  ha  diritto  di richiedere notizie, informazioni e
collaborazioni  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni.  I dati, le
notizie  e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio
delle  sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi  delle  pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro
del tesoro.
  Il  presidente  della  Commissione  tiene informato il Ministro del
tesoro  sugli  atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
le  notizie  e  i  dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli
comunica   gli   atti  di  natura  regolamentare  diversi  da  quelli
disciplinati  dai  commi  ottavo  e  nono del presente articolo e dal
terzo  comma  dell'articolo  2  del presente decreto. Il Ministro del
tesoro  puo'  formulare  le  proprie  valutazioni  alla  Commissione,
informando  il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il
Parlamento  degli  atti  e  degli eventi di maggior rilievo dei quali
abbia  avuto  notizia  o comunicazione quando li ritenga rilevanti al
fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
  Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno la Commissione trasmette al
Ministro  del  tesoro  una  relazione  sull'attivita'  svolta,  sulle
questioni  in  corso  e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con le proprie eventuali
valutazioni.
  Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di  continuata
inattivita',  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro  del  tesoro,  ove  intenda  proporre  lo scioglimento della
Commissione   ne   da'   motivata  comunicazione  al  Parlamento.  Lo
scioglimento,  previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, e'
disposto  con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto
di   scioglimento   e'  nominato  un  commissario  straordinario  per
l'esercizio  dei  poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono
esclusi  dalla  nomina  il  presidente  ed i membri della Commissione
disciolta.  Al  commissario  straordinario,  scelto  tra  persone  di
specifica  e  comprovata  competenza  ed  esperienza  e di indiscussa
moralita'    ed   indipendenza,   si   applicano,   in   materia   di
incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e
quelle  previste  dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina
del  presidente  e  dei  membri  della  Commissione.  Il  commissario
straordinario   resta   in   carica   fino   all'insediamento   della
Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina
del   commissario  straordinario  determina  il  compenso  dovuto  al
commissario  medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica".
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            -  La legge qui pubblicata, oltre a riguardare le materie
          specificate  nel  suo  titolo, modifica anche la disciplina
          generale  del  consulente  tecnico  contenuta nel codice di
          procedura  civile (l'art. 25 della legge modifica l'art. 64
          c.p.c.,   relativo   alla  responsabilita'  del  consulente
          tecnico).
            -  La  direttiva CEE 79/279, concernente il coordinamento
          delle  condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla
          quotazione   ufficiale   di  una  borsa  valori,  e'  stata
          pubblicata   nella   "Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee" n. L66 del 16 marzo 1979. La direttiva CEE 80/390,
          riguardante il coordinamento delle condizioni di redazione,
          controllo  e  diffusione  del  prospetto  da pubblicare per
          l'ammissione  di valori mobiliari alla quotazione ufficiale
          di  una  borsa  valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee" n. L100 del 17 aprile
          1980.  La  direttiva CEE 82/121, relativa alle informazioni
          periodiche  che  devono essere pubblicate dalle societa' le
          cui  azioni  sono  ammesse alla quotazione ufficiale di una
          borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee" n. L48 del 20 febbraio 1982.


          Note all'art. 1:
            -  La legge 7 giugno 1974, n. 216 ha convertito in legge,
          con  modificazioni,  il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
          recante  disposizioni  relative  al  mercato mobiliare e al
          trattamento fiscale dei titoli azionari.
            -  Il testo degli articoli 1, 2 (primo comma), 3, 4, 6, 7
          e  8  della  legge  24  gennaio  1978,  n. 14 (norme per il
          controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e'
          il seguente:
            "Art.  1.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
          Consiglio  dei  Ministri  ed  i  singoli Ministri, prima di
          procedere,  secondo  le  rispettive  competenze,  a nomine,
          proposte  o  designazioni di presidenti e vicepresidenti di
          istituti  e  di  enti  pubblici,  anche  economici,  devono
          richiedere  il  parere parlamentare previsto dalla presente
          legge.
            Art. 2, primo comma. - Il parere parlamentare e' espresso
          dalle  commissioni  permanenti competenti per materia delle
          due  Camere  ed  e'  motivato anche in relazione ai fini ed
          agli indirizzi di gestione da perseguire.
            Art.  3.  - L'organo cui compete la nomina, la proposta o
          la   designazione  puo'  provvedere,  trascorsi  i  termini
          stabiliti  dai  regolamenti  delle due Camere, anche se non
          sia stato reso il parere delle Commissioni.
            Art.  4.  -  La  richiesta di parere da parte del Governo
          deve  contenere  la esposizione della procedura seguita per
          addivenire  alla  indicazione della candidatura, dei motivi
          che   la   giustificano   secondo   criteri   di  capacita'
          professionale  dei  candidati  e  degli eventuali incarichi
          precedentemente  svolti  o  in  corso  di  svolgimento,  in
          relazione  ai  fini  ed  agli  indirizzi di gestione che si
          intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
            Art. 6. - Qualora, a seguito del parere espresso da una o
          entrambe  le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a
          nomine,  proposte o designazioni diverse da quelle indicate
          nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista
          negli articoli precedenti.
            La  stessa  procedura si applica altresi' per la conferma
          di  persona  in carica, anche nel caso in cui nei confronti
          della   stessa  sia  gia'  stato  espresso  il  parere  del
          Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu'
          di due volte.
            Art.  7.  -  Fatte  salve  le incompatibilita' sancite da
          leggi  speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo
          1,  eccettuati  i  casi dell'articolo 5, sono incompatibili
          con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli
          regionali;  b)  dipendente dell'amministrazione cui compete
          la  vigilanza  o  dei  Ministeri  del bilancio, del tesoro,
          delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente
          dello   Stato   che   comunque  assolva  mansioni  inerenti
          all'esercizio  della  vigilanza  sugli enti ed istituti; d)
          membro  dei consigli superiori o di altri organi consultivi
          tenuti  ad  esprimere  pareri su provvedimenti degli organi
          degli  enti  ed  istituti;  e)  magistrato  ordinario,  del
          Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali,
          della  Corte  dei  conti  e  di  ogni  altra  giurisdizione
          speciale;  f)  avvocato  o  procuratore presso l'Avvocatura
          dello  Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio
          permanente effettivo.
            Art.  8.  -  Coloro  che, con la procedura prevista dagli
          articoli    precedenti,    sono   nominati   presidenti   o
          vicepresidenti  degli enti o istituti di cui all'articolo 1
          sono  tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della
          nomina,  a  comunicare all'organo di Governo competente per
          la nomina, proposta o designazione:
              1)  la  inesistenza o la cessazione delle situazioni di
          incompatibilita' di cui all'articolo 7;
              2)  la  consistenza  del  proprio  patrimonio alla data
          della nomina;
              3)  la  intervenuta  dichiarazione, ai fini fiscali, di
          tutti i propri redditi.
            Analoga  comunicazione  deve  essere  presentata entro il
          trentesimo  giorno  successivo alla definitiva scadenza del
          mandato.
            Copia  di  tali comunicazioni, negli stessi termini, deve
          essere  inviata  dagli  interessati ai Presidenti delle due
          Camere.  La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di
          cui  ai  precedenti  commi, in qualsiasi momento accertata,
          importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli
          atti compiuti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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