Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e
disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione
dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti
mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al
personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo
comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione
abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve
essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti
di eta'.
3. Le modalita' del concorso riservato saranno stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di
dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della
legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonche' a
chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare,
complessivamente, il numero di centocinquanta.
5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette
procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno
successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla
tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale
di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e
5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, e' prorogato il termine
stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186.
7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto
dal precedente comma 6 non e' valutabile ai fini del concorso di cui
al comma 1.
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1 e 4:
Il testo dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138,
e' il seguente:
"I posti disponibili presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo
comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono
attribuiti, previo superamento di specifico concorso per
titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter
del predetto decreto-legge che non siano stati ancora
immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno
superato l'esame di idoneita'.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale
acquisito agli esami di idoneita' che deve essere
certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami,
anche se le relative graduatorie non risultino ancora
approvate, ed a parita' di merito, da quelli di cui
all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e
sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso
e le modalita' di svolgimento del medesimo, nonche' la
composizione delle commissioni saranno determinati, per
ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere
espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi
dalla scadenza del termine della presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al
presente articolo, rimangono comunque vacanti possono
essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di reclutamento di
personale. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui
si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire
con i criteri di cui ai precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al
presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi
corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo
comma dovessero ritenere necessario organizzare in
relazione ai propri compiti istituzionali".
Nota all'art. 1, commi 1 e 6:
Il testo dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186, e' il seguente:
"Art. 52. (Norme transitorie). - Per un periodo di tre
anni dall'entrata in vigore della presente legge sono
estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi
regionali le disposizioni relative alla assunzione
temporanea di personale a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare
esclusivamente a mansioni di dattilografia".
Nota all'art. 1, comma 5:
Il testo della tabella F allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186, e' il seguente:
RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----