Legge Ordinaria n. 282 del 15/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1985 n. 144)
Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato
e  dei  tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e
disponibili  dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione
dell'articolo  1  della  legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti
mediante  concorso  per  titoli  di  servizio  ed  esami riservato al
personale  che  sia  stato  assunto  a  norma dell'articolo 52, primo
comma,  della  legge  27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione
abbia  svolto  o  svolga  effettivo  servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve
essere  in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti
di eta'.
  3.  Le  modalita'  del  concorso  riservato  saranno  stabilite con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  Per  l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di
dattilografia  del  Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali  disposte  in  base ai concorsi di cui all'articolo 1 della
legge  16  maggio  1984,  n.  138,  ed alla presente legge, nonche' a
chiamate  dirette  di  categorie riservatarie, non potranno superare,
complessivamente, il numero di centocinquanta.
  5.  Le  eventuali  restanti  assunzioni  conseguenti  alle predette
procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno
successivo,  fino  al  limite  dei  posti di organico stabiliti dalla
tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
  6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale
di   dattilografia   del   Consiglio   di   Stato   e  dei  tribunali
amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e
5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, e' prorogato il termine
stabilito  dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186.
  7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto
dal  precedente comma 6 non e' valutabile ai fini del concorso di cui
al comma 1.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, commi 1 e 4:
            Il  testo dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138,
          e' il seguente:
            "I  posti  disponibili  presso  le  amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, di cui al secondo
          comma   dell'articolo  26-quinquies  del  decreto-legge  30
          dicembre   1979,   n.   663,   convertito   in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio 1980, n. 33, sono
          attribuiti,  previo  superamento  di specifico concorso per
          titoli,  agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter
          del  predetto  decreto-legge  che  non  siano  stati ancora
          immessi  nei  ruoli  delle amministrazioni presso cui hanno
          superato l'esame di idoneita'.
            I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale
          acquisito   agli   esami   di  idoneita'  che  deve  essere
          certificato  dall'amministrazione che ha indetto gli esami,
          anche  se  le  relative  graduatorie  non  risultino ancora
          approvate,  ed  a  parita'  di  merito,  da  quelli  di cui
          all'articolo  5  dello statuto degli impiegati civili dello
          Stato,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
            I  posti  da mettere a concorso, distinti per qualifica e
          sedi  di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso
          e  le  modalita'  di  svolgimento  del medesimo, nonche' la
          composizione  delle  commissioni  saranno  determinati, per
          ciascuna  amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata
          in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro
          per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro competente.
            I  concorsi  di  cui al presente articolo dovranno essere
          espletati  dalle  singole  amministrazioni  entro  tre mesi
          dalla   scadenza  del  termine  della  presentazione  delle
          domande di partecipazione al concorso.
            I  posti  che, dopo l'espletamento del concorso di cui al
          presente   articolo,  rimangono  comunque  vacanti  possono
          essere  coperti  mediante  pubblico concorso ai sensi delle
          vigenti   disposizioni   in   materia  di  reclutamento  di
          personale.  La  riserva  di  cui all'articolo 26-quinquies,
          secondo  comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          febbraio  1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui
          si  riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire
          con i criteri di cui ai precedenti commi.
            I  candidati  risultati  vincitori del concorso di cui al
          presente  articolo  sono  tenuti a frequentare gli appositi
          corsi  di formazione che le amministrazioni di cui al primo
          comma   dovessero   ritenere   necessario   organizzare  in
          relazione ai propri compiti istituzionali".

          Nota all'art. 1, commi 1 e 6:
            Il testo dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile
          1982, n. 186, e' il seguente:
            "Art.  52.  (Norme  transitorie). - Per un periodo di tre
          anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge sono
          estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi
          regionali   le   disposizioni   relative   alla  assunzione
          temporanea  di personale a norma del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  marzo  1971,  n.  276,  da destinare
          esclusivamente a mansioni di dattilografia".

          Nota all'art. 1, comma 5:
            Il  testo  della  tabella F allegata alla legge 27 aprile
          1982, n. 186, e' il seguente:

                     RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

          ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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