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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque
prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli
enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con
impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari
caratteristiche, sono abrogate.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali
forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti
composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di
paglia.
Nulla e' innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e
gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte
e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri
prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che
debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro
utilizzazione.