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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale
ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle
universita', degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e
grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli
affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le
istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole
europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad
essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del
collocamento fuori ruolo.