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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato
e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorita'
prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a
rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro
di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in
operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento
di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di
disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano
effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di
ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione
pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o
preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile con
l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi
prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15
novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennita' di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre
indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme
contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche
istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il
Ministro dell'interno.
NOTE
Note all'art. 1, secondo comma:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio
1975, n. 146, ha approvato il regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
concernente la corresponsione di indennita' di rischio al
personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946,
n. 320, concerne la bonifica dei campi minati.