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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del
rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee
programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato
interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del
19 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-1988, la
complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli
stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962,
n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982,
n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e
integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta
stabilita in lire 515 miliardi.
Le somme di cui al precedente comma si intendono complessivamente
destinate, quanto a lire 905 miliardi, agli interventi in favore
dell'industria delle costruzioni navali e, quanto a lire 370
miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.
Per le finalita' di cui al primo comma sono altresi' autorizzati,
in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della
legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi
per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986.
E' inoltre autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto
dalla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed
integrazioni, la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire
35 miliardi per l'anno 1986.
Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25 miliardi per
l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986 concernenti il
rifinanziamento della legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Ministro della marina mercantile
puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale - Vasca Navale - di Roma, un contributo
aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il
1985 a duemila milioni di lire e per il 1986 a tremila milioni di
lire, per gli oneri derivanti dalla esecuzione di esperienze su
modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture di
ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica,
dallo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e dalla
documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi al programma
di ricerca relativo al biennio 1984-1985 ed a quello relativo
all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive
modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere esposti in
allegato ai relativi programmi del Ministero della marina mercantile,
successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa,
anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.
La liquidazione del contributo e' disposta dal Ministero della
marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai
sopraddetti oneri.
Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario
1985, di cui al primo comma, e' cosi' ripartito:
a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui
agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;
c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e dei
corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione
abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984;
d) lire 5 mila milioni per la concessione dei contributi sugli
immobilizzi pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di
navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;
e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di
cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;
f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di
cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;
g) lire 10 mila milioni per incrementare il Fondo centrale di
garanzia costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi
dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1984, n. 848.
Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni
successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina
mercantile e del Ministro del tesoro.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede
annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra
gli specifici interventi individuati sulla base delle linee
programmatiche richiamate nel primo comma.
NOTE
Note all'art. 1, primo comma:
- La legge 9 gennaio 1962, n. 1, nella parte relativa
alle disposizioni della presente legge, e' completamente
assorbita dalla legge 10 giugno 1982, n. 361 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 giugno 1982),
concernente il credito navale. Le modifiche ed integrazioni
di quest'ultima legge sono contenute nella legge 11
dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 346 del 18 dicembre 1984).
- La legge 14 agosto 1982, n. 598, contiene Provvidenze a
favore della riparazione navale, e la legge 14 agosto 1982,
n. 599, contiene Provvidenze in favore dell'industria
cantieristica navale.
Le modifiche e integrazioni a queste due leggi
(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto
1982) sono contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto
1984) e nella legge 22 marzo 1985, n. 111 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile 1985).
- La legge 14 agosto 1982, n. 600 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1982), contiene
Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla
costruzione di nuove unita'.
Le modificazioni ed integrazioni di questa legge sono
contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1984) e nella
legge 11 dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984).
Nota all'art. 1, terzo comma:
Il testo dell'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361,
e' il seguente:
"In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle
precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli
ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40
miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivanti
dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e
1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Tale previsione e' integrata dall'ultimo comma dell'art.
27 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui testo e' il
seguente:
"Per gli interventi di cui al titolo II della presente
legge e' altresi' autorizzato, in aggiunta ai limiti di
impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982,
n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno
finanziario 1984".
Nota all'art. 1, quarto comma:
La legge 5 maggio 1976, n. 259 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 18 maggio 1976), reca Provvidenze per
lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della
costruzione e della propulsione navale. Le modifiche e
integrazioni a questa legge sono contenute nella legge 1
aprile 1985, n. 122 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell'11 aprile 1985).