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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine
o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui
all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e
certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica
ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso
enunciate nell'allegato A.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono
modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive
comunitarie.