Legge Ordinaria n. 296 del 13/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine
o  di  provenienza  hanno  una  delle qualifiche professionali di cui
all'allegato  A  della  presente  legge  ed in possesso dei diplomi e
certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica
ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.
  L'uso  di  tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia  nella  lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso
enunciate nell'allegato A.
  Gli   elenchi  di  cui  agli  allegati  alla  presente  legge  sono
modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione,  in conformita' alle direttive
comunitarie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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