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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la
erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di
prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la
distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e
confiscate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo
di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale
dei tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno
alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui
all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per
territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa
legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di
volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del
recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono
destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri
enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino
senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui
all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unita'
sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme
di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione
dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari
allo spirito e alle norme dell'ordinamento.
2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa
presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei
servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale
competente per territorio.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere
i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente
erogatore.
4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti
dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del
Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio
dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del
lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle
regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti,
formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la
concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
Art. 1-ter. - Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di
cui al precedente articolo 1 secondo le modalita' stabilite dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 1-quater. - La documentazione e la domanda da parte dei
soggetti destinatari dei contributi per le attivita' di recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo
1-bis, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per
territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed
entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscabili dal
Ministro della sanita). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a
norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto
ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero
della sanita'".
2. Dopo l'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
e' inserito il seguente:
"Art. 80-ter. - (Destinazione delle sostanze sequestrate
dall'autorita' giudiziaria). - L'autorita' che effettua il sequestro
deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga
specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.
Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al
riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale
e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle
operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al
Ministero della sanita'.
La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144.
3. Dopo l'articolo 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e'
inserito il seguente:
"Art. 80-quater. - (Destinazione dei campioni delle sostanze
sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito
del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita'
giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze
sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite
il servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la
quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste
sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna".
4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:
"In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter"".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a
disposizione del Ministero della sanita). - La distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli
21, 22 e 80-bis e' disposta con decreto del Ministro della sanita'
che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee
strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere
ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata
assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di
distruzione.
Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma e'
trasmesso al Ministero della sanita'.
2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, le parole: "osservando le modalita' di cui alla lettera f) del
successivo articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "osservando
le modalita' di cui al successivo articolo 23".
3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono
abrogati".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "per almeno un mese".
Art. 4-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' inserito il seguente:
"Art. 47-bis. - (Affidamento in prova in casi particolari). -
Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita
nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma di recupero, l'interessato puo' chiedere
al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
l'attivita' terapeutica sulla base di un programma concordato
dall'interessato stesso con una unita' sanitaria locale o con uno
degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve
essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato,
del programma in corso.
In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver
determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi
dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le
condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma
dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo,
in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla
sezione di sorveglianza del luogo ove e' eseguito il programma
terapeutico.
Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione e' gia'
stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma
del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.
La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al
condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella
richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal
ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed
al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio
indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la
sezione di sorveglianza respinge la richiesta.
Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza puo' anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve
altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per
l'esecuzione, il quale, se lo affidamento non e' disposto, emette
ordine di carcerazione.
Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano
le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento.
L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di una volta.
Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalle altre norme della presente legge per la misura
alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale".
Art. 4-quater. - Quando, per divieto di legge o per disposizione
dell'autorita' giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente
imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva
prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti
sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di
detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il
concorso delle strutture sanitarie territoriali.
Art. 4-quinquies. - 1. Quando puo' essere emesso un provvedimento
restrittivo della liberta' personale nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attivita'
di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il
soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis, l'autorita'
giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute
dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale,
del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.
2. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il quale
dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura,
stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.
Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi in cui e'
consentita, se l'imputato e' persona tossicodipendente o
alcooldipendente che stia eseguendo una attivita' di recupero sulla
base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le
strutture di cui allo articolo 1-bis, l'autorita' giudiziaria valuta,
oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del
codice di procedura penale, anche la possibilita' che il programma
terapeutico possa piu' utilmente proseguire con l'imputato in stato
di liberta'.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando
il programma terapeutico, iniziato nello stato di liberta', sia stato
interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.
3. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il quale
concede la liberta' provvisoria, stabilisce i controlli per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma
di recupero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI