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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni
termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme
in materia di controllo della attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite
dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della
presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il
proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare
al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31
dicembre 1985";
al comma 2, le parole: "30 settembre 1985" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1985"; ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi
per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici
territoriali";
al comma 3, dopo le parole: "e non hanno ancora ottenuto la
relativa iscrizione" sono inserite le seguenti: "o la registrazione
delle variazioni"; e dopo le parole: "possono presentare nuovamente
la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "anche per la denuncia
delle variazioni";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite
le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".
2. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse".
3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il
seguente:
"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un
terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della
relazione di cui al precedente comma"".
All'articolo 4:
al capoverso, dopo la parola: "nazionali" e' inserita la
seguente: "e";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge
28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"".
All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e
16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086" sono sostituite dalle
seguenti: "e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al
direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle
modalita' esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresi',
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso"".
All'articolo 7:
al secondo capoverso, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile
la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni";
dopo il secondo capoverso, e' inserito il seguente:
"Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in
luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un
pubblico servizio".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati".
2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole:
"dell'alienante" sono inserite le seguenti:
"o di uno dei condividenti".
3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche' agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitu'"".
All'articolo 8:
al comma 2, dopo l'alinea, e' inserito il seguente capoverso:
"il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve
essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio
del 30 novembre 1985 "";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge,
dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti:
"all'entrata in vigore della presente legge".
3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole:
"norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore
della presente legge "";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i
seguenti commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai
procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione
amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza
che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde
efficacia".
4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle
superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in
conformita' ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 31 maggio 1977.
4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo
comma, e' inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui
al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento"";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovra'
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".
5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di
sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio
distrettuale delle imposte dirette".
5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge,
le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della
licenza o della concessione ad edificare o della concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima
legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma
dell'articolo 21".
5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge,
dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi
ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 10 settembre 1967".
5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge,
le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente
legge".
5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli
atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitu'".
5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge,
le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente
articolo 11".
5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge,
le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo
comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione
o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma
dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
- "Art. 8-bis. - 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive
non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2
settembre" sono sostituite dalle seguenti:
"1 settembre".
3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal
seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti,
rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa
dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla
inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui
gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 10 settembre 1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda
indicate al comma precedente".
4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non
si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive
immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da
procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta
amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di
sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario
potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente
articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".
Art. 8-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e' inserito il seguente:
"Art. 47-bis. - (Dichiarazioni dei rappresentanti). - Tutte le
dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri
aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti
legali o volontari".
Art. 8-quater. - Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che
abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il
15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione,
nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo
alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio.
4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo
1986".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 21 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI