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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento
collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e
nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il
protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento
collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato
a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3
novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.