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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione del piano nazionale della pesca di cui
all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, relativo al
triennio 1984-1986 e' autorizzata la spesa di lire 37.700 milioni per
l'anno 1984 e di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e
1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile.
NOTE
Nota all'art. 1:
- Testo dell'art. 1 della legge n. 41/1982:
"Art. 1. (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse
biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli
impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo
articolo 3, ed approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani
triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di
ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in relazione alla evoluzione
tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge debbono
essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del
mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione
delle specie massive della pesca marittima nazionale;
e) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo
dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del
settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima ed
all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione
delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della
flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi
di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
di pesca e alla programmazione".