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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella,
il fiordilatte ed altri analoghi e' consentita solo se appositamente
preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica
18 maggio 1982, n. 322.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 322 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156
del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983), concerne: Attuazione
della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa all'etichettatura
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed
alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva (CEE) n.
77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare.