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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero
per conto di soggetti non statali, puo' chiedere il collocamento in
aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (norme
relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti
dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello
Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), e' il
seguente:
"Art. 1. - L'impiegato dello Stato, il cui coniuge -
dipendente civile o militare della pubblica amministrazione
- presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere
collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non
ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
localita' in questione.
Art. 2. - L'aspettativa, concessa sulla base
dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata.
Essa puo' essere revocata in qualunque momento per
ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in
aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art. 3. - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato
ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo
passato in aspettativa.
Art. 4. - Qualora l'aspettativa si protragga oltre un
anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto
corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso,
l'impiegato che cessa, dalla aspettativa occupa - ove non
vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da
riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".