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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del
segnalamento marittimo il Ministro della difesa e' autorizzato a
predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di
ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle
apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto
terrestre.
Il programma e' comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione del programma.