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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle
infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso
della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concerne adozione
di una bandiera per l'Esercito 8 per l'Aeronautica nonche' per i
reparti a terra della Marina militare.