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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono
alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del
Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al
tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed
al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980
che ne stabilisce le modalita' di applicazione, sono assoggettati
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata
nel modo seguente:
1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti
che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle
verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;
2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto,
chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite
stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al
disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;
3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per
vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua
superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che
sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE n. 2785/80;
4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque
produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi
individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come
obbligatorie dalla normativa comunitaria;
5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per
la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non
provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di
congelazione o di surgelazione cui e' stato sottoposto.
Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati,
qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge
riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le
condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non
sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non
presenti segni di alterazione.
All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto
territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma,
si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PANDOLFI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
- Testo del regolamento (CEE) n. 2967/76 (pubblicato
nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 339
dell'8 dicembre 1976):
Articolo 1
1. Quando sono oggetto di un'attivita' commerciale, i
galli, le galline e i polli congelati e surgelati possono
essere commercializzati all'interno della Comunita'
soltanto se il tenore d'acqua estraneo da essi assorbito
durante la preparazione non supera il minimo tecnicamente
inevitabile, rilevato secondo i metodi d'analisi riportati
negli allegati III e IV.
In via transitoria, il presente regolamento non si
applica ai galli, galline e polli congelati e surgelati,
trattati con polifosfati, a condizione che l'imballaggio
individuale e collettivo menzioni in maniera leggibile e
visibile il trattamento subito. Il Consiglio, su proposta
della commissione, decide entro il 1 luglio 1978 la proroga
o la soppressione di tale esenzione. Le disposizioni di
questo comma non pregiudicano le disposizioni nazionali
legislative, regolamentari o amministrative che vietano
tali sostanze nel pollame macellato e nelle derrate
alimentari in generale.
Il pollame surgelato e congelato che durante il
raffreddamento non abbia assorbito acqua puo' recare
sull'imballaggio individuale e collettivo la menzione
"pollame raffreddato a secco";
tale menzione puo' essere completata dalla menzione
"senza aggiunta d'acqua durante e dopo il raffreddamento".
Il controllo di conformita' e' effettuato secondo i metodi
di analisi riportati negli allegati III e IV.
2. Le disposizioni del presente regolamento lasciano
impregiudicate le disposizioni presenti o future previste
in materia veterinaria, sanitaria o delle derrate
alimentari per garantire la qualita' igienica e sanitaria
dei prodotti o volte a proteggere la salute delle persone e
degli animali.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
pollame: polli, galli e galline macellati;
polli: i soggetti che non hanno raggiunto la maturita'
sessuale al momento della macellazione e la cui punta dello
sterno non e' ossificata;
galli e galline: i soggetti macellati dopo aver
raggiunto la maturita' sessuale e la cui punta dello sterno
e' ossificata;
commercializzazione: la detenzione ai fini della
vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna,
l'importazione o qualsiasi altro modo d'immissione in
commercio;
raffreddamento a secco: raffreddamento durante il quale
non e' stata aggiunta acqua.
Articolo 2
1. Per conformarsi alle disposizioni del presente
regolamento, i macelli verificano regolarmente nel corso
della preparazione l'assorbimento di acqua da parte del
pollame secondo il metodo di cui all'allegato I, e ne
iscrivono i risultati in un registro.
2. Qualora l'assorbimento di acqua cosi' determinato sia
superiore al limite compatibile - tenuto conto
dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della
preparazione delle carcasse del pollame che non sono
soggette a controllo con il tenore totale di acqua ammesso
dal presente regolamento e, comunque, qualora
l'assorbimento di acqua sia superiore al valore previsto
dall'allegato I, punto 9, i macelli apportano
immediatamente i correttivi tecnici indispensabili al
sistema di preparazione.
3. La verifica dell'assorbimento di acqua nel corso della
preparazione viene effettuata sotto la responsabilita'
degli organi designati a tale scopo da ciascuno Stato
membro.
Gli organi responsabili possono, in casi specifici:
rendere piu' rigorose, per un determinato macello, le
disposizioni di cui ai punti 1 e 9 dell'allegato I, qualora
cio' risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore
totale d'acqua ammesso dal presente regolamento;
rendere meno rigorose le disposizioni di cui al punto 1
dell'allegato I, per un determinato macello, qualora
quest'ultimo sia in grado di garantire l'osservanza del
tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento
mediante altre misure appropriate.
Articolo 3
1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1
puo' essere effettuato in tutte le fasi della
commercializzazione.
Il controllo puo' essere effettuato solo sui galli,
galline o polli provenienti dallo stesso macello.
2. Il controllo del tenore d'acqua puo' essere effettuato
mediante sondaggio.
Gli Stati membri adottano le modalita' pratiche del
controllo, provvedendo a che il medesimo:
possa essere effettuato in condizioni che consentano di
tutelare la situazione dell'offerta del pollame congelato e
surgelato da cui e' stato prelevato il campione;
non generi ostacoli ingiustificati alla
commercializzazione del pollame in questione.
Allorche' il controllo viene effettuato durante il
trasporto, il pollame sottoposto al controllo puo' essere
normalmente avviato a destinazione, dopo il prelievo del
campione, fatte salve le misure adottate secondo la
procedura prevista dall'articolo 7.
Articolo 4
1. Il primo controllo del tenore d'acqua puo' essere
effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido di cui
all'allegato II.
Qualora esista motivo di ritenere che, durante la
preparazione, siano state utilizzate sostanze aventi per
effetto di aumentare la ritenzione d'acqua nel pollame, la
determinazione del tenore d'acqua e' effettuata
direttamente secondo uno di metodi d'analisi descritti
negli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.
Se il controllo effettuato secondo la tecnica di
accertamento rapido da' un risultato uguale o inferiore al
valore fissato nell'allegato II, punto 7, si presume che il
pollame sia conforme al presente regolamento.
2. Se i risultati del controllo effettuato secondo la
tecnica di accertamento rapido superato il limite fissato
nell'allegato II, punto 7, ovvero se il controllo secondo
questa tecnica non ha luogo, si procede ad un'analisi
chimica secondo uno dei metodi di cui agli allegati III e
IV, a scelta dello Stato membro.
Se i risultati del controllo effettuato secondo uno dei
metodi d'analisi di cui agli allegati III e IV superano i
limiti tollerati, il pollame e' considerato non conforme al
presente regolamento.
Tuttavia, in tal caso, il detentore del pollame puo'
chiedere che si proceda ad un'analisi contraddittoria, da
effettuarsi secondo lo stesso metodo.
Articolo 5
Se, eventualmente, dopo un'analisi contraddittoria, il
pollame controllato e' considerato non conforme al presente
regolamento, l'organismo incaricato del controllo prende le
misure appropriate, fermo restando che il pollame in
questione non puo' essere immesso in commercio tale e quale
senza un'adeguata menzione sull'imballaggio individuale e
collettivo.
Se il pollame non conforme e' originario di un altro
Stato membro, lo Stato membro nel quale si effettua il
controllo ne informa immediatamente l'autorita' competente
dello Stato membro d'origine.
Articolo 6
L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento
e' controllata da organismi o servizi designati da ciascuno
Stato membro.
L'elenco di tali organismi viene comunicato agli altri
Stati membri e alla commissione almeno un mese prima della
data di applicazione del presente regolamento. Ogni
modifica dell'elenco viene comunicata agli altri Stati
membri e alla commissione.
Articolo 7
Sono adottati conformemente alla procedura di cui
all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75:
a) gli adeguamenti tecnici degli allegati
corrispondenti ai progressi realizzati nei metodi di
accertamento e di analisi;
b) le modalita' d'applicazione del presente
regolamento.
Articolo 8
Anteriormente al 1 luglio 1977, la commissione presenta
al Consiglio una relazione sul risultato delle ricerche da
essa intraprese in merito alla correlazione tra i metodi
descritti negli allegati III e IV. Sulla base di tale
risultato le cifre dell'allegato III possono essere
adattate dal Consiglio su proposta della commissione.
Il metodo descritto nell'allegato IV parte dal
presupposto che il pollame non puo' contenere piu' del 6%
di acqua estranea.
Sulla base dei dati statistici e della documentazione
tecnica trasmessi dagli Stati membri e raccolti durante i
primi sei mesi di applicazione integrale del presente
regolamento, la commissione sottopone al Consiglio, entro
il 1 luglio 1978, una relazione riguardante la sua
applicazione, ai fini della riduzione di almeno un punto di
percentuale durante ciascuno dei due anni successivi.
Articolo 9
Gli Stati membri e la commissione procedono a regolari
scambi di opinioni circa l'applicazione del presente
regolamento, in particolare nel quadro della procedura di
cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
Articolo 10
Il presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1
luglio 1977 per quanto concerne il controllo presso il
macello, di cui all'articolo 2.
Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1
dicembre 1977.
- Testo del regolamento (CEE) n. 2785/80 (pubblicato
nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 288
del 31 ottobre 1980):
Articolo 1
1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli,
galline e polli congelati o surgelati commercializzati
all'interno della Comunita', a meno che venga fornita la
prova, giudicata soddisfacente dall'autorita' competente,
che si tratta di prodotti destinati esclusivamente
all'esportazione.
2. Prima dell'operazione di controllo, la persona
designata per l'esecuzione del medesimo definisce la
quantita' di carcasse di volatili oggetto del controllo e
che rappresenta ai sensi del presente regolamento una
"partita".
La partita e' costituita da carcasse dello stesso tipo
(sia i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo
luogo (ad esempio: macello, magazzino, punto di vendita o
durante un trasporto), che provengono dallo stesso macello
e che hanno la stessa presentazione (sia con frattaglie
commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando
le carcasse che portano la menzione "pollame raffreddato a
secco" dalle altre.
3. La decisione presa in esito al controllo si applica
all'intera partita controllata.
Articolo 2
1. Previo controllo e, se del caso, previa analisi
contraddittoria, gli imballaggi collettivi contenenti le
carcasse di volatili della partita considerati non conformi
al disposto del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti
dal detentore, sotto il controllo dell'autorita'
competente, di un nastro adesivo o di una etichetta recante
almeno una delle seguenti diciture:
"TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE"
"VANDINDHOLD OVERSTIGER EOF-NORM"
"WASSERGEHALT UBER DEM EWGHOCHSTWERT"
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
"WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT"
"TENEUR EN EAU SUPERIEURE A LA LIMITE CEE"
"WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEGMAXIMUM"
2. La dicitura di cui al paragrafo 1 non e' peraltro
apposta se si certifica all'autorita' competente che le
carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate
all'esportazione. In tal caso, l'autorita' competente
adotta i provvedimenti piu' opportuni per impedire che la
partita in questione venga commercializzata all'interno
della Comunita'.
3. Se le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate al
commercio al minuto, deve essere apposta sugli imballaggi
individuali, sotto il controllo dell'autorita' competente,
la dicitura di cui al paragrafo 1.
4. Le carcasse di cui al paragrafo 1 restano sotto il
controllo dell'autorita' competente, sino al momento in cui
ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5
del regolamento (CEE) n. 2967/76.
Articolo 3
I galli, le galline e i polli congelati e surgelati ai
quali si applichi l'esenzione transitoria prevista
dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (CEE) n. 2967/76 recano almeno una delle
seguenti diciture sugli imballaggi individuali e
collettivi:
"CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI"
"INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLOSNING"
"ENTHALT POLYPHOSPHATLOSUNG"
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
"CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION"
"CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE"
"BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN"
Articolo 4
Le diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo
comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2
e 3 del presente regolamento devono essere iscritte in un
punto evidente e in modo da essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in
alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da
altre indicazioni o figure.
Le diciture devono essere redatte nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al
minuto o ogni altra utilizzazione.
Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli
imballaggi individuali e di 8 mm sugli imballaggi
collettivi.
Articolo 5
In date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al piu' tardi,
gli Stati membri trasmettono alla commissione una relazione
statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi
precedenti, dagli organismi o dai servizi all'uopo
designati ovvero sotto la loro autorita'.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per
sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2967/76.
Articolo 7
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla
commissione in data anteriore al 1 marzo 1981:
le modalita' pratiche di controllo adottate a norma
dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
2967/76;
le misure adottate conformemente all'articolo 6.
Qualsiasi modifica al riguardo e' comunicata
immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione.
Articolo 8
Il presente regolamento e' applicabile a decorrere dal 1
aprile 1981 per quanto concerne gli articoli da 1 a 6.
Allegato I. - VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO
STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Allegato II. - TECNICA DI SGOCCIOLAMENTO
Allegato III. - DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA
DEI GALLI, GALLINE E POLLI
Allegato IV. - DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA
DEI GALLI, GALLINE E POLLI