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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale
risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989,
e' sostituito dal seguente:
"I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della Accademia
aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno
di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o
di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. 28 gennaio 1935, n. 314, ha approvato le norme
relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali
della regia aeronautica.