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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello
scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi
misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per
l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo
13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983,
non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e
tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi
misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause
imputabili alle ditte fornitrici.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle
violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.
Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle
disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio
1983, n. 18.
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concerne l'obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa. L'art. 2
di detta legge, nei commi primo, quarto e ottavo, dispone:
(Comma 1) "In caso di mancata emissione dello scontrino
fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione
del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si
applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire
novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se lo
scontrino, pur essendo stato emesso, non e' consegnato al
destinatario".
(Comma 4) "Qualora siano state accertate definitivamente,
a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino
fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un
quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul
valore aggiunto, la sospensione per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della
licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
svolta".
(Comma 8) "Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non
installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di
cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi
prescritti, e' disposta dall'autorita' amministrativa
competente la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei
suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non
superiore a 60 giorni".
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 ha
modificato il precedente decreto dello stesso Ministro 23
marzo 1983, che reca norme di attuazione delle disposizioni
della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il testo dell'art. 1
del D.M. 19 aprile 1983 (che ha sostituito l'art. 13 del
D.M. 23 marzo 1983) e' il seguente:
"Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' consentito fino al 31 dicembre 1987
l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo
conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti,
presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di
cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo
decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori
acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15
febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma
prodotti o in corso di produzione o importati a tale data.
Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i
quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi
entro la stessa data, in base a documentazione avente data
certa".
I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto,
intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente
comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti
ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice
esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, il quale accertata la identicita' degli esemplari
appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone
uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al
precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati
da indicare nella dichiarazione".