Legge Ordinaria n. 355 del 13/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 luglio 1985 n. 171)
Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   beneficio   dell'esclusione  dall'attivo  ereditario  ai  fini
dell'imposta  sulle  successioni,  previsto dall'articolo 11, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni
apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTA

            Il  testo  dell'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 637, recante disciplina dell'imposta sulle
          successioni  e donazioni, come modificato dall'art. 4 della
          legge 2 agosto 1982, n. 512, e' il seguente:
            "Non  concorrono  altresi' a formare l'attivo ereditario,
          se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          successive   modificazioni  e  integrazioni,  le  cose  che
          presentano  interesse artistico, storico, documentario, ivi
          compresi:
              a)   le   cose   che   interessano   l'archeologia,  la
          paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
              b) le cose di interesse numismatico;
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli,  nonche'  i  libri, le stampe, le incisioni, le
          pitture,  le sculture, le altre opere d'arte originali che,
          singolarmente  considerate  o  nel  loro  insieme,  abbiano
          carattere  di  rarita'  e  di pregio, gli archivi o singoli
          documenti  dichiarati di notevole interesse storico a norma
          dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
              d)  le  cose  indicate nell'art. 5 della legge 1 giugno
          1939, n. 1081, e successive modificazioni ed integrazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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