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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini
dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni
apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Il testo dell'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637, recante disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni, come modificato dall'art. 4 della
legge 2 agosto 1982, n. 512, e' il seguente:
"Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario,
se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni e integrazioni, le cose che
presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi
compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la
paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le
pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che,
singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano
carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma
dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
d) le cose indicate nell'art. 5 della legge 1 giugno
1939, n. 1081, e successive modificazioni ed integrazioni".