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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente
della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della
Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo
1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200
milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
NOTE
Nota agli articoli 1 e 2:
Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione
e' il seguente:
"L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge".