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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di
termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel
settore siderurgico, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed
interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 75
miliardi per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio
1984, n. 193.
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del
capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12
agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di
bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI