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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio
1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande
di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali,
depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il
31 dicembre 1982.
Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per
quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la
designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di
protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d),
del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' (2).
NOTE:
(1) Testo aggiornato dell'art. 2, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, come
sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 955/1982:
"Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i
registri sono presentati all'ufficio del registro per la
registrazione".
(2) Testo dell'art. 3, lettera d), del decreto
ministeriale 22 ottobre 1976 (in Gazzetta Ufficiale n. 15
del 18 gennaio 1977): "Alla domanda di brevetto devono
essere allegati:
(Omissis).
d) una dichiarazione conforme alle prescrizioni
dell'art. 5, sottoscritta dal richiedente, in duplice
esemplare".
Testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre
1976, citato dall'art. 3, lettera d): "Art. 5. - Con la
dichiarazione prevista alla lettera d) dell'art. 3 il
richiedente deve dichiarare:
1) che la varieta' per la quale chiede la protezione
costituisce, a sua conoscenza, una nuova varieta' vegetale
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
2) che la varieta' e il suo materiale di propagazione e
riproduzione non sono stati offerti in vendita o comunque
commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o
dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito
della domanda, ne' da piu' di quattro anni, sul territorio
di qualsiasi altro Stato;
3) se, per la produzione commerciale della varieta',
occorra la ripetuta utilizzazione di altre varieta'
protette; in tal caso dovra' allegarsi l'autorizzazione
scritta dei titolari dei brevetti che consentano
l'utilizzazione di dette altre varieta';
4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti
organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei
termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o
di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a
consentire l'esame della varieta' stessa;
5) se sia stata gia' depositata, per la stessa
varieta', domanda di protezione in altri Stati; in caso
affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia
avuto la domanda nei vari Stati;
6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli
eventualmente utilizzi e che sia identico alla
denominazione proposta per la varieta', impegnandosi a
trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio
registrato prima della concessione del brevetto richiesto.
In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4),
la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di
un congruo termine, s'intende ritirata".