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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con
qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito
cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la
vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato,
proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le
dette duplicazioni o riproduzioni, e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1
milione se il fatto e' di rilevante gravita'.