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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo'
essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle
leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi
regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste
dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia
a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della
lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la
contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri
e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle
previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati
della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione
d'origine.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell'art. 2786 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con
la consegna al creditore della cosa o del documento che
conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a
un terzo designato dalle parti o possono essere posti in
custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella
impossibilita' di disporne senza la cooperazione del
creditore".