Legge Ordinaria n. 401 del 24/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1985 n. 187)
Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  pegno  sui  prosciutti  a denominazione d'origine tutelata puo'
essere  costituito  dagli operatori qualificati come produttori dalle
leggi  sulla  tutela  della  denominazione  d'origine  o dai relativi
regolamenti  di  esecuzione,  oltre  che  con  le  modalita' previste
dall'articolo  2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia
a   cura   del   creditore  pignoratizio,  in  qualunque  fase  della
lavorazione,  di  uno  speciale  contrassegno  indelebile  e  con  la
contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
  Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri
e  la  loro  tenuta  debbono  essere  conformi  ai  modelli  ed  alle
previsioni  approvati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  su  proposta  dei consorzi incaricati
della  vigilanza  sulla  applicazione delle leggi sulla denominazione
d'origine.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            Il testo dell'art. 2786 del codice civile e' il seguente:
            "Art.  2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con
          la  consegna  al  creditore  della cosa o del documento che
          conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
            La  cosa o il documento possono essere anche consegnati a
          un  terzo  designato  dalle parti o possono essere posti in
          custodia  di entrambe, in modo che il costituente sia nella
          impossibilita'   di  disporne  senza  la  cooperazione  del
          creditore".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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