Legge Ordinaria n. 402 del 25/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1985 n. 187)
Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  33,  34  e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si
intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari
dell'Accademia nazionale di danza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTA

            La  legge  20 maggio 1982, n. 270, ha il seguente titolo:
          Revisione  della  disciplina del reclutamento del personale
          docente  della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed
          artistica,  ristrutturazione  degli  organici,  adozione di
          misure  idonee  ad  evitare  la  formazione di precariato e
          sistemazione del personale precario esistente.
            I  testi degli articoli 33, 34 e 57 di detta legge sono i
          seguenti:
            "Art.  33.  (insegnanti  della  scuola secondaria e degli
          istituti  di  istruzione  artistica  statali iscritti nelle
          graduatorie   provinciali   ad   esaurimento  e  insegnanti
          abilitati  con incarico a tempo indeterminato o con proroga
          dell'incarico   nell'anno   scolastico  1979-1980).  -  Gli
          insegnanti  della  scuola  secondaria  e  degli istituti di
          istruzione   artistica   statali   ancora   iscritti  nelle
          graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo
          13,  settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono
          immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti
          giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.
            Le  graduatorie  provinciali  ad  esaurimento  di  cui al
          precedente comma sono soppresse.
            Gli  insegnanti  incaricati  a  tempo indeterminato nella
          scuola  secondaria e negli istituti di istruzione artistica
          statali,  di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della
          legge  9  agosto  1978,  n. 463, sono immessi in ruolo, con
          decorrenza  degli  effetti  giuridici dall'inizio dell'anno
          scolastico 1980-1981.
            Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
          istituti  di  istruzione  artistica statali gia' forniti di
          abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a
          tempo  indeterminato,  sono immessi in ruolo con decorrenza
          giuridica dal 10 settembre 1981.
            Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
          istituti  di  istruzione artistica statali, gia' forniti di
          abilitazione,  ove prescritta, i quali abbiano fruito della
          proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge
          6  settembre  1979,  n. 434, convertito, con modificazioni,
          nella  legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo
          con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
            Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente
          articolo,  la  sede di servizio sara' assegnata nell'ambito
          provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria
          provinciale,  in  base  alla  quale  fu  loro  conferito un
          incarico,  a  partire  dall'anno  scolastico 1983-1984, con
          esclusione  degli  insegnanti  di  cui  al precedente primo
          comma,  ai  quali  la  sede puo' essere assegnata a partire
          dall'anno    scolastico    1982-1983,   secondo   la   loro
          collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.
            L'assegnazione   della  sede  di  servizio  e'  disposta,
          nell'ordine,  nei  confronti  degli  insegnanti  immessi in
          ruolo  per  effetto  dell'articolo 17 della legge 30 luglio
          1973,  n.  477,  ancora  privi  di  sede,  degli insegnanti
          iscritti  nelle  graduatorie provinciali ad esaurimento, di
          cui  all'articolo  13,  settimo comma, della legge 9 agosto
          1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto
          del  medesimo  articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo,
          degli  insegnanti  incaricati a tempo indeterminato, di cui
          al  medesimo  articolo  13, quindicesimo comma, degli altri
          insegnanti  incaricati  a  tempo  indeterminato  di  cui al
          precedente  quarto  comma  e  degli  insegnanti  incaricati
          immessi  in  ruolo per effetto del precedente quinto comma.
          Le   modalita'   previste   dal   presente   articolo   per
          l'assegnazione   di   sede,   sulla   base  delle  apposite
          graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano
          anche   agli   insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto
          dell'articolo  17  della  legge  30  luglio 1973, n. 477, e
          dell'articolo  13,  commi  tredicesimo  e sedicesimo, della
          legge 9 agosto 1978, n. 463.
            Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi quarto e
          quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali
          abbiano  prestato  servizio di insegnamento in posizione di
          comando   a   tempo   indeterminato   nell'anno  scolastico
          1979-1980   ovvero,   rispettivamente,   abbiano   prestato
          servizio  di  insegnamento  con comando annuale in entrambi
          gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
            Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo sono
          considerati  insegnanti  abilitati  anche  coloro che siano
          provvisti  di  titolo  di  abilitazione che, ai sensi della
          legge  25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente
          valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati".
            "Art. 34. (Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola
          secondaria   e   degli  istituti  di  istruzione  artistica
          statali,   con   incarico   annuale   nell'anno  scolastico
          1979-1980).   -  Gli  insegnanti  incaricati  nella  scuola
          secondaria   e   negli  istituti  di  istruzione  artistica
          statali,   ivi   compresi  i  comandati,  gia'  forniti  di
          abilitazione,  ove  prescritta,  i  quali abbiano svolto un
          incarico   annuale  di  insegnamento  nell'anno  scolastico
          1979-1980,  sono  immessi in ruolo con decorrenza giuridica
          dal 10 settembre 1982.
            Agli  insegnanti  immessi  in ruolo per effetto del comma
          precedente  la  sede  di servizio sara' assegnata a partire
          dall'anno   scolastico   1984-1985  dando  precedenza  agli
          insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto del precedente
          articolo 33.
            L'assegnazione  della  sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.
            Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo sono
          considerati  insegnanti  abilitati  anche  coloro che siano
          provvisti  di  titolo  di  abilitazione che, ai sensi della
          legge  25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente
          valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati".
            "Art.  57.  (Personale  incaricato  per  la  prima  volta
          nell'anno  scolastico  1980-1981). - Al personale docente e
          educativo,  di  cui  ai  capi I, II, III e V del precedente
          titolo   III,  incaricato  per  la  prima  volta  nell'anno
          scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste
          nella  presente legge per il personale incaricato nell'anno
          scolastico 1979-1980.
            L'assegnazione   della   sede  al  personale  di  cui  al
          precedente  comma  e' disposta dopo che sia stata assegnata
          la   sede  al  personale  incaricato  nell'anno  scolastico
          1979-1980.
            Il  disposto  del  presente  articolo si applica altresi'
          agli  insegnanti  di  libere  attivita' complementari, agli
          insegnanti  dei  corsi  sperimentali  di  scuola  media per
          lavoratori,  agli  insegnanti  di  discipline  musicali nei
          corsi  sperimentali  di scuola media ad indirizzo musicale,
          di  cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
          agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i
          diplomati  degli istituti magistrali e dei licei artistici,
          di  cui  al precedente articolo 39, nonche' agli esperti ed
          agli   insegnanti  incaricati  sprovvisti  di  abilitazione
          specifica  o  del  titolo  di  studio  prescritto  ed  agli
          insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali,
          di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
            Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  articolo 45 si
          applicano   anche   agli   insegnanti   delle  materie  ivi
          contemplate,  in  servizio  nell'anno scolastico 1980-1981,
          con i requisiti nel medesimo articolo indicati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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