Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella
professionale - gia' fissato dall'articolo 70, primo comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11
luglio 1986.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
- Il testo dell'art. 70, primo comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, e' il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale
gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, oltre
all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il
rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra
attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo proroga per un termine comunque non
superiore ad un altro anno da parte degli enti o
istituzioni interessati".
- Il testo dell'art. 74 della legge 20 maggio 1982, n.
270, e' il seguente:
"Art. 74 (Proroga del termine di cui all'articolo 70
della legge 11 luglio 1980, n. 312). - Il termine previsto
dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico
1985-1986".