Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente
legge, allo scopo di favorire:
a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la
riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante,
dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei
consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della
circolazione dei veicoli;
b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi in cooperative e consorzi.