Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica
prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa
certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un
registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la
residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio
stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel
registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non
superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle
preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale
che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime
preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori
d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre
dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come
rappresentanti del pubblico ministero.
E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di
cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente
del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e'
iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita'
della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa
inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e
diligenza per i fini della giustizia"".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22
gennaio 1934, n. 36, nella parte richiamata dall'art. 8 del
citato regio decreto-legge n. 1578 come sostituito dalla
legge qui pubblicata, e' riprodotto in nota all'art. 2.