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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, concernente proroga del
termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7
dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per
il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - All'articolo 2, quinto comma, della legge 7
dicembre 1984, n. 818, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centottanta giorni"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 agosto 1985.