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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fini
La presente legge disciplina le attivita' di esplorazione e di
coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di
cittadini o enti italiani o societa' aventi sede in Italia,
denominati nei successivi articoli "nazionali italiani".
La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una
gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha
carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di
una convenzione internazionale relativa alla medesima materia
conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul
diritto del mare.