Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con decreto
avente forza di legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976,
secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonche'
secondo i seguenti:
a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di
iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalita'
sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore
rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di
salvaguardia delle capacita' di investimento e della competitivita'
delle imprese;
b) ammettere l'erogazione di acconti sui dividendi solo per le
societa' assoggettate per legge alla certificazione del bilancio
secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e dettare disposizioni atte ad
evitare il rischio che possano essere distribuiti utili non
effettivamente conseguiti;
c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende
e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle societa'
finanziarie solo nella ricorrenza delle condizioni prescritte
dall'articolo 19 della direttiva;
d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento
prescritto dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere
effettuato presso un'azienda di credito diversa dall'Istituto di
emissione prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei
terzi;
e) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicita'
dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese
minori;
f) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del
codice civile agli amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai
soci che nel caso di acquisto di beni da parte della societa' -
previsto dall'articolo 11 della direttiva - esagerino
fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;
g) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del
codice civile agli amministratori e ai direttori generali che
distribuiscano acconti sui dividendi in misura superiore a quella
consentita dall'articolo 15.2, lettera b), della direttiva, ovvero in
mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o
della situazione contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera a),
della direttiva, ovvero in difformita' da essi o sulla base di un
bilancio o di un progetto falsi;
h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del
codice civile anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi
da parte di societa' non assoggettate per legge alla certificazione
del bilancio secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
i) prevedere un'autonoma figura di reato, punita con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
quattrocentomila a due milioni, per sanzionare le violazioni degli
obblighi e dei divieti conseguenti alla attuazione dell'articolo 18
della direttiva, in tema di sottoscrizione di azioni proprie;
l) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del
codice civile alla violazione, da parte degli amministratori,
dell'articolo 2359-bis del codice civile, nonche' degli obblighi e
dei divieti conseguenti alla introduzione delle modifiche rese
necessarie dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della
direttiva in tema di acquisto di azioni proprie; applicare le
sanzioni del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 2630 del
codice civile a seconda della gravita' delle violazioni; prevedere
delle ipotesi di reato corrispondenti per sanzionare la violazione da
parte dei sindaci degli obblighi e dei divieti su di essi
incombenti;
m) apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del
sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della
direttiva.
Il decreto di cui al comma precedente e' emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni, si
procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Nota all'articolo unico, punto b):
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n. 136, reca:
- Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera
a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il,
controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle
societa' quotate in borsa.