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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso
nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio
1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18
novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.
Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei
consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal
secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195
(Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti
politici) e' il seguente:
"A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute
per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui
al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari
nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.
L'erogazione dei contributi e' disposta secondo le norme
della presente legge, con decreti del Presidente della
Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della
Camera.
Hanno diritto al contributo i partiti politici che
abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie
liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati
in piu' dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano
ottenuto, a sensi dell'articolo 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno
un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale
nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero
una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti
validamente espressi.
Hanno diritto, altresi', al contributo i partiti e le
formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio
contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed
abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui
statuto
speciale prevede una particolare tutela delle minoranze
linguistiche".
Per le variazioni intervenute vedere la successiva nota
all'art. 3.
- Per il secondo comma dell'art. 3 della legge 18
novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge
2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici) vedere la successiva
nota all'art. 3.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre
1981, n. 659, e' il seguente:
"Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di
lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene
determinato in base alla proporzione fra la popolazione del
territorio regionale interessato e la popolazione del
territorio nazionale".