Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati
marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del
Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25
novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui,
con effetto dal 1 gennaio 1984, per tutte le classi previste
dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:
a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;
b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.
Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di
spiaggia devono avere un'eta' non superiore a sessantadue anni.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo
comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico
del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARTA, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI