Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disponibilita' del fondo costituito con i finanziamenti disposti
dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per
lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per
l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella
misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al
miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla
costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e
di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino
centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un
turismo a basso costo, nonche' alla realizzazione, nelle medesime
zone, di modeste opere di interesse turistico generale.
NOTA
Nota all'art. 1:
La legge 23 gennaio 1970, n. 26, concerne il
"Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico
dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su
operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane
dell'Appennino centro-settentrionale".
Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1 della
suddetta legge, che e' il seguente:
"Art. 1. - E' autorizzato il conferimento annuo della
somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo
economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA),
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per
contributi in conto interessi, da concedersi nella misura
massima del 3,50 per canto su prestiti destinati al
miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di
modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane
dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte
alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche'
all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico
generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresi'
conferite all'istituto stesso le somme di cui all'articolo
21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni
finanziari 1970, 1971 e 1972".