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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di calamita'
naturali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "e' prorogato al 31
dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31
dicembre 1985";
al comma 2, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 1985";
al comma 3, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di un anno";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'onere
conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, e' posto a
carico del fondo per la protezione civile";
il comma 6 e' soppresso;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"Il fondo per la protezione civile e' aumentato per il solo
1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,
n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati
negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del
novembre 1980, nonche' agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984
di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio
pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli,
Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria
ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi
stessi";
al comma 8, le parole: "e' prorogato al 31 dicembre 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 1985";
al comma 9, sono soppresse le parole: "ed in lire 646 milioni
per l'anno 1986";
i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e
l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute
dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di
Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti
nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno
pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di
novembre 1985.
12-ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul
versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende
situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata,
gia' ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati
dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare
il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di
soprattasse ed interessi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 agosto 1985.