Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in
favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22
maggio 1980, n. 238, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario
1985, a lire 6.100 milioni.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente
comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal
quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887.
NOTA
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo vigente dell'art. 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", e' il
seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge
che rinviano per la quantificazione dello stanziamento
annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato
cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e'
disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con
aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more
dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo
stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui
al comma precedente, uno stanziamento non superiore a
quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".